L’Associazione nasce a Maerne nel 1999 inizialmente come ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale); successivamente è diventata una ODV (Organizzazione Di Volontariato) ed attualmente è iscritta al RUNTS /Registro Unico Nazionale Terzo Settore) al numero 53541.
La fondatrice Loredana Terrida ha scelto il seguente acronimo IPLA: “Insieme Per L’Altro”.
Sin dalla sua costituzione si è rivolta alle fasce deboli della popolazione del nostro territorio comunale, intese quali persone e/o famiglie bisognose, carenti nelle relazioni sociali, anziani e giovani in difficoltà, senza distinzione di età, nazionalità o religione.
Dai quattordici soci fondatori oggi ce ne è ancora una in attività, nonostante abbia superato l’ottantina, ed un’altra che opera saltuariamente. Oggi l’Associazione conta settanta volontari di 41 operativi, sei saltuari e 23 sostenitori.
Attualmente l’Associazione eroga i vari servizi, sia dalla sede di Maerne in Via Guardi 2, sia dalla struttura “Casa della Solidarietà” di Via Ca’ Rossa.
Nel 2015 l’Associazione ha stipulato una convenzione con la Fondazione della Banca Santo Stefano di Martellago per usufruire di alcuni spazi dello stabile “Il Giardino” di proprietà della banca; i volontari potevano usufruire della palestrina per i corsi di ginnastica dolce, della biblioteca per il prestito dei libri, del laboratorio per le attività manuali (creazioni Bindermayer, lavori all’uncinetto, ai ferri..), della sala per ascoltare conferenze, per incontrare autori, per socializzare…. Nel 2020 in seguito alla pandemia Covid 19 la Banca ha deciso la chiusura dei locali, rimasti inutilizzati da allora.
Le attività associative
L’Associazione interviene in vari settori, ma sempre con lo spirito di aiutare i deboli e ed i bisognosi, in stretta sinergia con i Servizi Sociali del Comune di Martellago e con l’Istituto Comprensivo “Giacomo Matteotti” di Maerne. Nello specifico:
Sino all’arrivo della pandemia Covid. 19 l’Associazione organizzava anche corsi di ginnastica dolce con la partecipazione di circa ottanta utenti e corsi di primo approccio alla lingua italiana e di educazione civica per stranieri, incentrata sulla conoscenza dei valori costituzionali.
Per queste (tante) attività l’Associazione è stata segnalata, dal Comune di Martellago, come “Eccellenza Veneziana Metropolitana” ricevendo il premio “Premio San Marco – 25 aprile 2018“,
Nel 2009 l’associazione ha festeggiato i primi dieci anni di attività; le foto sottostanti sono il ricordo d del primo anniversario.
Da destra: la signora Loredana Terrida, primo presidente, e al suo fianco la signora Maria Rosaria Conteduca, sua collaboratrice e secondo presidente dell’Associazione
Il 30 novembre 2019 l’Associazione ha festeggiato i vent’anni della sua fondazione; le foto sottostanti sono state scattate in quell’occasione.
A sinistra la signora Maria Rosaria Conteduca, secondo presidente dell’Associazione e a destra il signor Mario Rossi terzo presidente dell’Associazione
Il 19 dicembre 2024 i venticinque anni di attività.
Il presidente, signor Mario Rossi mentre taglia la torta preparata per l’occasione
Da destra: il presidente Mario Rossi, il sindaco Andrea Saccarola, l’assessora Monica Cornello e il consigliere Franco Bragato
ART. 1
(Denominazione e sede)
E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato: “IPLA Insieme Per L’Altro ODV”, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’Organizzazione ha sede legale in via Guardi 2, nel comune di Martellago (VE).
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Statuto)
L’Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia dello Statuto)
Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della Organizzazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello Statuto)
Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e Attività)
L’Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività, che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, sono:
mediante la realizzazione delle seguenti azioni, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
Per l’attività di interesse generale prestata, l’Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art.7 del D.Lgs 117 del 3 Luglio 2017.
L’Organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.
ART. 6
(Ammissione)
Sono soci dell’Organizzazione tutte le persone fisiche, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero
minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere
al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione
all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’Organizzazione è deliberata dall’Organo di Amministrazione su domanda dell’interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’Organo di Amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)
I soci dell’Organizzazione hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
e il dovere di:
ART. 8
(Volontariato e attività di volontario)
Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Organizzazione.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)
La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio può recedere dall’Organizzazione mediante comunicazione scritta all’Organo amministrativo.
Il socio, che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall’Organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’Organo di Amministrazione a voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato, che può appellarsi entro 30 gg. all’Assemblea, in occasione della successiva convocazione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’interessato.
L’esclusione deve essere successivamente ratificata, a voto segreto, dall’Assemblea.
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ART. 10
(Gli organi sociali)
Sono organi dell’Organizzazione:
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Agli amministratori e ai componenti gli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’art. 30, comma 5 del D.Lgs 117/2017, che siano in possesso dei requisiti, di cui all’art. 2397, secondo comma del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 11
(L’Assemblea )
L’Assemblea è composta dai soci dell’Organizzazione, iscritti nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale. E’ l’organo sovrano.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di due soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona nominata a presidente dai convenuti all’Assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno, entro il mese di Aprile, dal Presidente dell’Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso, affisso nella sede sociale di “IPLA Insieme Per L’Altro ODV”, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’Organo Amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Organizzazione, in libera visione a tutti i soci, nell’apposito libro delle adunanze e delibere assembleari, in cui verranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.12
(Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea:
ART. 13
(Assemblea ordinaria)
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 14
(Assemblea straordinaria)
L’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell’Organizzazione con la presenza di almeno ¾ dei soci in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 15
(Organo di Amministrazione)
L’Organo di Amministrazione governa l’Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’Organo di Amministrazione è formato da un numero dispari di membri, da un minimo di cinque componenti ad un massimo di nove, eletti dall’Assemblea tra i soci, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. Nel caso di eventuale assenza di candidati, l’Assemblea può deliberare l’accettazione di ricandidature per un ulteriore quarto mandato. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
L’Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne siano a conoscenza.
Il Presidente dell’Organizzazione è il Presidente dell’Organo di Amministrazione ed è nominato dall’Assemblea assieme agli altri componenti l’Organo di Amministrazione.
La convocazione dell’Organo di Amministrazione viene effettuata dal Presidente o in sua vece dal Vicepresidente tramite lettera o in modalità elettronica (email, sms, WhatsApp) con un anticipo di almeno tre giorni e deve contenere la proposta di ODG (ordine del giorno). L’Organo di Amministrazione può essere convocato anche su istanza di tre suoi componenti.
Nel libro delle adunanze e deliberazioni dell’Organo di Amministrazione verranno trascritti i relativi verbali delle sedute.
L’Organo di Amministrazione può deliberare l’adozione di un eventuale dettagliato regolamento dei propri lavori.
ART. 16
(Il Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea con la maggioranza di metà più uno dei componenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Organo di Amministrazione.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di Amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’Organo di Amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17
(Organo di controllo)
E’ nominato qualora ricorrano le fattispecie previste dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
L’organo di controllo:
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Nel libro delle adunanze e deliberazioni dell’Organo di Controllo verranno trascritti i relativi verbali delle sedute.
ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Nel libro delle adunanze e deliberazioni dell’Organo di Revisione legale dei Conti verranno trascritti i relativi verbali delle sedute.
ART. 19
(Libri sociali)
L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’Organizzazione entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all’Organo di Amministrazione.
ART. 20
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’Organizzazione sono costituite da:
ART. 21
(I beni)
I beni dell’Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Organizzazione e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili, che sono collocati nella sede dell’Organizzazione, sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23
(Bilancio)
I documenti di bilancio di esercizio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dall’Organo di Amministrazione, viene affisso presso la sede sociale e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, cui si riferisce il consuntivo.
ART. 24
(Bilancio sociale)
E’ redatto nei casi e modi previsti all’art.14 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 25
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dall’Organo di Amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Organizzazione.
ART. 26
(Personale retribuito)
L’Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Organizzazione.
ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28
(Responsabilità della Organizzazione)
L’Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
ART. 29
(Assicurazione dell’Organizzazione)
L’Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa.
ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 31
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 32
(Norme transitorie)
Maerne di Martellago, 22 Aprile 2022
Il Segretario Il Presidente
dott. Norma Castellarin dott. Mario Rossi